È possibile noleggiare una barca? La risposta è sì: grazie alla nuova normativa introdotta dal governo Monti (marzo 2012), oggi è ammesso il noleggio privato delle unità da diporto. Tale categoria comprende le cosiddette imbarcazioni da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri), le navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri) e le natanti da diporto (unità con scafo di lunghezza pari o inferiore metri).
La disciplina legislativa stabilisce che il proprietario di una barca potrà noleggiarla quasi nella stessa modalità con cui si affitta una seconda casa, ovvero, pagando un 20% di imposte sul contratto di nolo (con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi sostenuti relativi all’attività di noleggio); rimane comunque in vigore la vecchia normativa (risalente ai primi anni del 2000) in base alla quale è possibile affidare la propria barca ad una società abilitata alla sua gestione: le imprese del settore possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo, essendo una tendenza diffusa fra i proprietari di qualsiasi bene, al pari di quanto avviene con le case, il ricorrere ad un’agenzia che funga da intermediario .
Creata per incentivare il turismo nautico e la nautica da diporto, la nuova legge, inoltre, fa chiarezza anche su dei particolari punti, come quelli relativi agli aspetti strettamente connessi con la conduzione, importi da versare e sanzioni. In primo luogo, il noleggio dell’imbarcazione è subordinato al possedimento della patente nautica da parte del conduttore, oltre che il possedimento del titolo professionale del diporto. In secondo luogo, il noleggio della barca deve essere preceduto da una comunicazione (da effettuare in modalità telematica) presso l’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto competente per territorio e, in caso di impiego di personale, all’Inail e Inps. Tale comunicazione riveste un’importanza fondamentale in quanto l’assenza di essa comporta l’applicazione di ingenti sanzioni. In terzo luogo, tutti i proventi derivanti dall’attività di noleggio non superiori ai 30mila euro annui sono sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%.
Gran parte del testo della normativa è, inoltre, dedicato alle responsabilità del noleggiante e del locatore, i quali dovranno consegnare l’imbarcazione dotata di tutte le misure e componenti di sicurezza, oltre che dall’assicurazione sulla responsabilità civile. Ulteriore passo per noleggiare la barca è la presentazione di una dichiarazione d’esercizio da presentare presso l’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto. Lasciata, invece, alle autorità marittime locali, l’attuazione dei provvedimenti relativi al noleggio per finalità ricreative (come lo scii nautico o le visite guidate in mare).
Relativamente, infine, al numero di passeggeri ammessi sull’imbarcazione, la legge stabilisce che il numero massimo di persone trasportabili deve corrispondere allo stesso numero indicato sulla licenza di navigazione per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre per i natanti da diporto dovrà essere indicato nel Manuale del Proprietario o nel Certificato di Omologazione.